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FAQ

In questa pagina trovi le risposte alle domande che più spesso ci sentiamo rivolgere dai nostri clienti. Le faq sono aggiornate costantemente sulla base dell'esperienza quotidiana e siamo certi che ti potranno aiutare.

Per sanare l'omessa presentazione di un modello F24 a saldo zero, i contribuenti devono pagare la sanzione codice tributo 8911 dei seguenti importi:

- € 5,56 se il modello F24 a zero è presentato entro cinque giorni dalla scadenza;

- € 11,11 se il modello F24 a zero è presentato entro novanta giorni dalla scadenza;

- € 12,50 se il modello F24 a zero è presentato entro un anno dalla scadenza;

- € 14,29 se il modello F24 a zero è presentato entro due anni dalla scadenza;

- € 16,67 se il modello F24 a zero è presentato oltre due anni dalla scadenza;

- € 20 se il modello F24 a zero è presentato dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale;

Ecco il link per la corretta indicazione del codice tributo 8911 nel modello F24:

Codici tributo Ageniza Entrate
E' possibile pagare in ritardo le imposte e contributi risultanti dal modello Unico.

La data ultima entro cui pagare, che si può considerare dal punto di vista pratico, è quella prevista per il pagamento delle imposte della successiva dichiarazione. Quindi, se non ho pagato le imposte che scadevano il 20 luglio 2021 posso pensare di pagare entro il 20 luglio 2022.

Per i contributi previdenziali, sarà l'Inps ad irrogare le sanzioni dovute.

Per i tributi, invece, è possibile pagare la sanzione ridotta (3,75% del tributo) oltre agli interessi legali calcolati per i giorni del ritardo.

Se con il modello F24 erano dovuti degli importi in acconto per l'anno in corso, questi possono essere ricalcolati in diminuzione, se si ipotizza che il reddito per l'anno in corso sia sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente. Bisogna però sapere che se l'importo ricalcolato risulterà inferiore a quello previsto sulla base del reddito dichiarato, sulla differenza sarà dovuta la sanzione.

Se si paga in ritardo senza calcolare il ravvedimento operoso, si riceverà una comunicazione di irregolarità con la richiesta di pagare la sanzione pari al 10% degli importi pagati in ritardo.

Se non si paga neppure quanto richiesto con la comunicazione di irregolarità, si riceverà una cartella esattoriale con la richiesta di pagare la sanzione pari al 30% degli importi pagati in ritardo.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.
In particolare, se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.
Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:
- non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.
Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

fonte: agenzia delle entrate
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