Forfetari, quadro RS informazioni supplementari del modello Unico

Vige l’obbligo di compilare, nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno aderito al regime forfetario il quadro RS del modello Unico PF, indicando alcuni dati supplementari che sono i seguenti: 

A) Per tutti i contribuenti forfetari

-    I compensi corrisposti dal contribuente forfettario a favore di un terzo soggetto (in regime ordinario) e su cui non sono state operate ritenute. In particolare va  riportato il codice fiscale del percettore il compenso e i l compenso erogato (è il caso dei compensi erogati a professionisti nell’anno)

B) Per i soggetti esercenti attività d’impresa, vanno dichiarati:

1. il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta; 
2. l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi
3. i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali: 

-     i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; 
-     i canoni di noleggio; 
-    i canoni d’affitto d’azienda. 
Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties; 

4. l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione


C) Per gli esercenti attività di lavoro autonomo vanno indicati i consumi. A tal fine deve considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per: 

– i servizi telefonici compresi quelli accessori; 
– i consumi di energia elettrica;
– i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

La mancata compilazione dei righi relativi al predetto Quadro RS, non incidendo sulla determinazione del reddito (si tratta, infatti, di violazione formale), comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D. Lgs 471/97 come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, con possibilità di ravvedimento.

Sulla base di un recente intervento dell’agenzia delle entrate, in merito alla compilazione del prospetto RS da parte dei contribuenti forfetari, è stato definitivamente chiarito che, i costi e le spese riguardanti beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, devono essere indicati nella misura del 50 per cento.

Sulla base delle indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate è stato inoltre confermato che i contribuenti forfetari sono tenuti alla dichiarazione delle sole spese documentate da fattura non anche da eventuali documenti commerciali “parlanti”.
Sulla base di queste considerazioni è pertanto importante farsi rilasciare sempre  fattura d’acquisto in qualità di soggetto iva , tanto più che in caso di uscita da regime forfetario in corso d’anno detti documenti sono necessari per rettificare la detrazione Iva.
Non è stato chiarito se vada indicato l’importo delle sole fatture relative al costo di competenza dell’anno, oppure l’importo delle sole fatture pagate. Sembra tuttavia che, in armonia con il criterio utilizzato nella determinazione del reddito, debba, essere utilizzato il principio di cassa e che pertanto debbano essere riportate nell’apposito rigo del modello unico l’importo delle fatture se ed in quanto esse siano state pagate al 31/12 dell’anno interessato dalla dichiarazione.
 

Segnaliamo infine che tutti i documenti di spesa devono essere conservati e numerati.
 

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