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Le spese sostenute per prestazioni osteopatiche sono detraibili solo se rese da un professionista sanitario

26-06-2025

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nel corso del periodo d’imposta, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.

Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Quindi, le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall’IRPEF se effettuati da iscritti a una delle professioni sanitarie riconosciute (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute) e in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Il punto è stato esaminato nel par. 2.1 della circolare n. 11/E/2014; in tale documento l’Agenzia delle Entrate ha constatato come le prestazioni rese dagli osteopati, in via generale, non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, ma comunque le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute è presente la figura del fisioterapista; conseguentemente, se le prestazioni di osteopatia sono rese da parte di un fisioterapista abilitato, le spese sostenute per tali prestazioni conferiscono il diritto al contribuente di fruire della detrazione del 19%.

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