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Artigiani e commercianti: al via la riduzione dei contributi al 50% per i neoiscritti

28-04-2025

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, l’INPS ha reso disponibili le istruzioni per la riduzione contributiva concessa ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni Artigiani e Commercianti, prevista dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186, 
legge n. 207/2024). Il beneficio è subordinato alla presentazione di un’istanza da parte del titolare del nucleo aziendale, compilando l’apposito modulo che sarà reso disponibile sul “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo). L’avvenuta messa a disposizione della procedura sarà comunicata con successivo messaggio INPS.

Possono beneficiare della riduzione del 50% della contribuzione dovuta sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, i lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, in qualità di titolari di impresa (anche in regime forfetario), soci lavoratori di società di persone o di S.r.l. o coadiuvanti / collaboratori di impresa familiare o coniugale.

Laddove un lavoratore abbia svolto in precedenza esclusivamente attività di lavoro dipendente - e quindi sia già stato dotato di copertura previdenziale - ma avvii un’attività autonoma nel 2025 con prima iscrizione Art Comm, lo stesso sarà ammesso al beneficio. Diversamente, laddove il lavoratore sia già stato iscritto in precedenza alle gestioni Artigiani o Commercianti - anche in tempi remoti - il beneficio non sarà concesso.

Di particolare importanza è ricordare che la riduzione deve essere goduta senza soluzione di continuità. La stessa potrà essere mantenuta anche nel caso di modifica del presupposto di iscrizione alla gestione previdenziale (ad esempio, passaggio da gestione artigiani a quella commercianti, o viceversa, oppure passaggio da titolare di impresa a socio), purché non vi sia alcuna interruzione del periodo contributivo. Diversamente, l’agevolazione verrà meno e non potrà più essere richiesta.

La riduzione contributiva non può essere goduta in aggiunta a ulteriori agevolazioni; pertanto, la stessa non spetta ai lavoratori che già godono della riduzione al 50% dei contributi in quanto soggetti con più di 65 anni, già pensionati INPS.
Parimenti, la riduzione non può essere goduta cumulativamente con quella prevista per i contribuenti in regime forfetario (riduzione della contribuzione del 35%).

 il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1° gennaio 2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà comunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.

Di maggiore interesse è il passaggio dedicato ai soggetti che hanno avviato l’attività nel 2025, in regime forfetario, che si sono iscritti per la prima volta e che, nelle more del rilascio delle istruzioni dedicate ai neoiscritti, hanno richiesto entro il 28 febbraio la riduzione del 35%. Ciò renderebbe, teoricamente, inaccessibile la riduzione al 50%; tuttavia, la circolare prevede una deroga alle norme ordinarie. Nel caso descritto, il lavoratore può ugualmente richiedere la riduzione al 50%, e così facendo la precedente richiesta di riduzione al 35% si riterrà automaticamente revocata, senza che ciò faccia tuttavia venir meno la possibilità di richiedere nuovamente la riduzione prevista per il regime forfetario al termine dei 36 mesi ammessi alla riduzione dedicata ai neoiscritti.

Ai fini dell’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, rileva la contribuzione versata. Pertanto, saranno accreditate 12 mensilità solo nel caso in cui i pagamenti effettuati siano pari a quelli dovuti sul reddito minimale da parte di un lavoratore non ammesso alla riduzione; diversamente, l’accredito sarà proporzionalmente ridotto.

Per concludere, vi è da rilevare che l’agevolazione è aiuto di Stato in regime “de minimis”, che prevede un ammontare massimo di aiuti pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. È quindi necessario verificare anche il rispetto di tale soglia, ricordando che per gli aiuti de minimis rilevano non solo gli aiuti concessi direttamente, ma tutti quelli riconosciuti a favore dell’impresa unica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831.

 

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